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Servizi
Demografici & Certificati
Competenza:
Uffici Demografici
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ATTENZIONE!...:
Il contenuto di questa pagina si riferisce al servizio
dei comuni in generale e non espressamente a Tramonti. |
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Certificazioni
Anagrafiche:
Sono
i certificati rilasciati dall'Ufficio anagrafe ai richiedenti,
in carta libera o in carta da bollo a seconda dell'uso:
-
cittadinanza
-
residenza
-
stato
di famiglia per uso assegni
-
stato
di famiglia, che riguarda la composizione del nucleo
familiare
-
stato
di famiglia alla data del decesso (generalmente necessario
per il disbrigo di pratiche amministrative o notarili)
-
contestuale
(es.: stato libero, residenza, cittadinanza)
-
esistenza
in vita
-
nascita
-
matrimonio
-
morte
-
stato
civile
-
godimento
dei diritti politici
N.B.: tutti questi certificati possono essere sostituiti
dall'autocertificazione.
l certificati anagrafici e di stato civile hanno validità di 6
mesi dalla data di rilascio. l certificati contenenti dati non
soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Se allo
scadere dei 6 mesi le informazioni in essi contenute non sono
variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al
certificato stesso.
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
Può farne richiesta chiunque abbia un documento d'identità
valido e conosca i dati anagrafici della persona cui si
riferisce il certificato. Non occorre compilare nessun modulo di
richiesta. Se il certificato viene richiesto in bollo non serve
portare il bollo in quanto l'imposta viene assolta in maniera
virtuale.
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Certificazioni
di stato civile:
I
certificati ed estratti di Stato Civile sono l'attestazione da
parte dell'ufficiale dello Stato Civile di un avvenimento
(nascita, matrimonio, morte) relativo a un soggetto determinato
e sono rilasciati esclusivamente in carta libera.
Con le modifiche introdotte dalle ultime leggi sulla
semplificazione e con il nuovo Ordinamento per lo Stato Civile,
tutti i suddetti certificati vengono richiesti d'ufficio e non
hanno più scadenza. Vengono rilasciati dal Comune in cui è
avvenuto l'evento e dal Comune di residenza dell'interessato se
l'atto cui si riferiscono è stato trascritto.
Per gli eventi avvenuti all'estero è possibile rilasciare
certificati ed estratti se i relativi atti sono stati trascritti
in Italia.
Le copie integrali degli atti, se richieste da produrre ai
Tribunali, vengono rilasciate solo all'interessato o con delega
scritta dello stesso nel caso le richiedano direttamente gli
studi legali.
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
La richiesta deve essere fatta presso l'Ufficio Stato Civile.
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Dichiarazione
sostitutiva dell'atto notorio:
Consiste
in una libera dichiarazione con cui il cittadino può dichiarare
-sotto la propria responsabilità -di essere a conoscenza di
fatti, stati e qualità che lo riguardano o che riguardano altre
persone (di cui egli abbia diretta conoscenza) da rendere a
favore di Pubbliche amministrazioni o di imprese di gestione di
Servizi Pubblici (Telecom, ASMl, ENEl, ecc.).
Può rendere la dichiarazione chiunque sia maggiorenne. In caso
di minori o di interdetti, la dichiarazione è sottoscritta dal
genitore o dal tutore che dovranno essere muniti di un documento
di identità valido e nel caso di interdetti anche di copia del
provvedimento di nomina. Il rilascio avviene contestualmente
alla richiesta.
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere
autenticata solo se diretta ad un privato (autentica della
firma), oppure quando viene presentata ad organi della Pubblica
Amministrazione, nonche a gestori di servizi pubblici al fine
della riscossione da parte di terzi di benefici economici. la
sottoscrizione non è soggetta all'autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscritto re.
N.B.: Non si possono sostituire con dichiarazioni sostitutive di
anni notori gli atti che riguardano espressioni di volontà o
dichiarazioni d'impegno. In questi casi ci si deve rivolgere ad
un notaio.
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
Esistono appositi moduli predisposti dalle singole
amministrazioni, oppure è sufficiente l'utilizzo di un normale
foglio di carta compilato con i propri dati (nome, cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) e ciò che si
deve dichiarare.
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Autenticazione
di firme, copie conformi e legalizzazione di fotografie:
È un servizio rivolto ai cittadini residenti e non residenti
esclusivamente per atti da produrre ad organi della Pubblica
Amministrazione e per i quali è espressamente prevista
l'autenticazione. Con l'applicazione delle leggi sulla
semplificazione amministrativa le firme sulle domande rivolte
alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori o esercenti di
pubblici esercizi (Telecom, Enel, ASML S,p,A" etc,) non
devono essere autenticate se poste in presenza del dipendente
addetto alla ricezione della domanda ovvero la domanda sia
presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di
un documento di identità valido.
In particolare, è vietata per legge l'autenticazione della
firma sulle domande di partecipazione a concorsi o selezioni per
assunzioni nella Pubblica Amministrazione o per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
L'autenticazione della firma è l'attestazione, da parte di un
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione di un documento è
stata apposta in sua presenza dopo aver accertato l'identità
della persona che appone la propria firma. Colui che firma deve
essere in grado di intendere e di volere e in possesso di un
documento d'identità valido.
L'autenticazione delle copie di atti è l'attestazione da parte
di un pubblico ufficiale che le stesse sono conformi
all'originale, Non possono essere fatte copie autentiche da
documenti diversi dagli originali. La copia autenticata è
valida come l'originale a tutti gli effetti previsti dalla
legge,
L'autenticazione, o più correttamente, la legalizzazione delle
fotografie è l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale
che la foto riproduce l'immagine della persona che ha davanti
della quale ha prima verificato l'identità,
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
La persona interessata deve presentarsi sempre munita di
documento di riconoscimento valido e con:
-
per
autenticare la firma: l'istanza o la dichiarazione da
sottoscrivere;
-
per
autenticare una copia: documento originale + fotocopia da
autenticare;
-
per
autentica di firma: -un documento di riconoscimento valido;
L'autenticazione
può essere richiesta anche in un Comune diverso da quello di
residenza.
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Carta
d'Identità:
È un documento di riconoscimento personale rilasciato a
cittadini italiani e stranieri di età superiore ai 15 anni
residenti nel comune. Ai cittadini italiani, la carta
d'identità valida per l'espatrio consente l'ingresso nei paesi
aderenti al trattato di Schengen e occorre per entrare negli
altri paesi dell'Unione Europea e, inoltre anche in Cipro,
Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Norvegia,
Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, e, solo per i viaggi
turistici organizzati anche in Marocco, Tunisia e Turchia.
Può richiederla chiunque sia maggiorenne e residente nel
Comune. Per i minorenni dai 15 ai 18 anni occorre, nel caso di
validità per l'espatrio, l'assenso dei genitori o di coloro che
esercitano la patria potestà.
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
La richiesta deve essere fatta presso l'Ufficio Anagrafe.
La persona interessata deve presentarsi con:
-
tre
fotografie recenti, uguali, formato tessera frontali, a capo
scoperto
-
un
documento di riconoscimento {vecchia carta d'identità
scaduta in caso di rinnovo o quella da sostituire in caso di
deterioramento)
-
copia
della denuncia ai Carabinieri in caso di smarrimento o furto
-
permesso
di soggiorno per i cittadini extracomunitari
-
due
testimoni muniti di documento di riconoscimento che
dichiarino di conoscere il cittadino richiedente in caso che
questi non sia in possesso di alcun documento.
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Certificato
di nascita per espatrio dei minori di anni 15:
È un documento di riconoscimento personale per i minori di anni
15, valido per cinque anni. Per i minori con età superiore agli
anni 10 la validità è limitata al compimento del 15° anno.
Serve esclusivamente per l'espatrio, che è consentito con il
visto della Questura o del Commissariato di zona competente.
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
Presentazione allo sportello dei genitori del minore (di cui non
è necessaria la presenza), muniti di una fotografia del minore
recente, formato tessera a capo scoperto, e del proprio
documento di riconoscimento per il rilascio dell'attestato che
viene consegnato unitamente alla domanda per ottenere il visto
per l'espatrio da parte del Commissariato.
Per il rilascio del visto presso il Commissariato di pubblica
sicurezza è necessaria la presenza di entrambi i genitori per
sottoscrivere la dichiarazione e l'assenso all'espatrio.
Per i figli minori di coppie divorziate o separate occorre
inoltre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
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Passaporto:
Il passaporto -che può essere richiesto da chiunque sia
maggiorenne -è un documento di riconoscimento personale che
consente l'ingresso in tutte le nazioni, sia europee che
extra europee.
Ha una validità di 10 anni. Qualora sia rilasciato per un
periodo inferiore a 10 anni, può essere rinnovato, anche prima
della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a 10
anni dalla data del rilascio. Per i minorenni occorre l'assenso
dei genitori o di coloro che esercitano la patria potestà.
l minori fino a 16 anni possono essere iscritti sul passaporto
dei genitori.
Per i genitori coniugati con figli minori, non separati ne
divorziati, la richiesta di rilascio o rinnovo deve essere
sottoscritta anche dal coniuge. Per le persone separate o
divorziate con figli minori occorre l'autorizzazione del Giudice
Tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il
richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore oppure quando
sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.
La consegna del passaporto avviene, di norma, in 30/40 giorni,
che possono essere meno se l'interessato presenta la richiesta
direttamente al Commissariato di Polizia.
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
Chi richiede il rilascio o il rinnovo del passaporto deve:
-
Compilare
il modello di autocertificazione da ritirare presso
l'Ufficio Anagrafe, la firma deve essere apposta in presenza
del funzionario competente;
-
Portare
due fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti,
senza copricapo, solo in caso di rilascio; ricevuta di
versamento del prezzo del passaporto (solo in caso di
rilascio);
marca di concessione governativa;
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Cambio
di residenza da altro Comune:
I cittadini che, provenendo da altri comuni italiani o
dall'estero, stabiliscono la propria dimora abituale nel Comune,
devono richiedere l'iscrizione nei registri dell'Anagrafe della
Popolazione residente del Comune.
La residenza viene concessa dall'Ufficiale di Anagrafe dopo che
sono stati disposti gli accertamenti atti a verificare che le
dichiarazioni rese siano conformi alla realtà dei fatti.
L'Ufficio Anagrafe attiva anche la procedura di cambio di
residenza sulla patente di guida e sul libretto di circolazione
dell'autovettura; il cittadino riceverà a casa due etichette
adesive, riportanti la nuova via, da applicare sui due
documenti. Come da disposizione del Ministero dell'Intero,
quando si effettua il cambio di residenza, non si deve
richiedere il nuovo documento d'identità.
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
Entro 20 giorni dal momento in cui un cittadino abbia fissato la
propria dimora abituale sul territorio comunale, è necessaria
la sua presentazione allo sportello e nel caso venga richiesta
la residenza presso un nucleo familiare esistente, che si
presenti con la persona intestataria della scheda di famiglia
(per intendersi: ex Capo Famiglia) che dovrà sottoscrivere la
dichiarazione di accettazione nel proprio nucleo familiare.
Può fare la richiesta chiunque sia maggiorenne, per se e per i
membri della propria famiglia. l cittadini italiani devono
presentarsi con; carta d'identità o passaporto valido; codice
fiscale; patente di guida italiana di tutti i componenti della
famiglia e carta di circolazione dei veicoli di proprietà dei
componenti della famiglia registrati in Italia.
l cittadini stranieri extra CEE devono presentarsi con il
permesso di soggiorno valido, il passaporto e il codice fiscale.
l cittadini comunitari devono presentarsi con la carta di
soggiorno, un documento di riconoscimento e il codice fiscale.
N.B.: tutti i documenti in lingua straniera devono essere
tradotti in italiano dal Consolato, dall'Ambasciata oda un
traduttore ufficiale. Per gli stranieri in genere, è necessaria
la documentazione comprovante i dati anagrafici dei famigliari.
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Cambio
di indirizzo:
È la registrazione nell' A.P.R. del trasferimento di una
persona/famiglia da una via all'altra, purchè nel territorio
dello stesso Comune di residenza, in uno dei seguenti casi:
-
cambio
di indirizzo dell'intero nucleo familiare
-
scissione
da nucleo familiare con creazione nuovo nucleo
-
scissione
da nucleo familiare con aggregazione ad altro nucleo
Per
richiedere la variazione anagrafica è necessario avere la
dimora stabile nell'abitazione che si dichiara occupare.
MODALITÀ, TEMPI E COSTI:
Il cambio di indirizzo (gratuito) deve essere effettuato entro
20 giorni dall'effettivo trasferimento.
Cambio di indirizzo dell'intero nucleo familiare: presentazione
allo sportello di uno dei coniugi o, nel caso di conviventi,
dell'intestatario della scheda di famiglia.
Scissione da nucleo familiare con creazione di nuovo nucleo:
presentazione allo sportello dell'interessato.
Scissione da nucleo familiare con aggregazione ad altro nucleo:
presentazione allo sportello dell'interessato con
l'intestatario
della scheda di famiglia del nucleo di aggregazione per
sottoscrivere la dichiarazione di accettazione nel proprio
nucleo familiare.
l documenti necessari per l'inoltro della richiesta sono:
-
carta
d'identità o passaporto valido
-
codice
fiscale e patente di guida italiana di tutti i componenti
della famiglia
-
carta
di circolazione dei veicoli di proprietà dei componenti
della famiglia registrati in Italia .permesso di soggiorno
per i cittadini extracomunitari
-
carta
di soggiorno per i cittadini comunitari.
N.B.:
tutti i documenti in lingua straniera devono essere tradotti in
italiano dal Consolato, dall'Ambasciata o da un traduttore
ufficiale.
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Denuncia
di Nascita:
La
denuncia di nascita è una dichiarazione obbligatoria che deve
essere registrata dai Comuni. Può effettuarla il padre, la
madre o un loro procuratore speciale, il medico, l'ostetrica o
persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà
della madre di non essere nominata.
Se i genitori non sono coniugati, la denuncia deve essere fatta
da entrambi.
MODALITÀ. TEMPI E COSTI:
La denuncia deve essere fatta dalle persone di cui sopra, presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto;
presso l.Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei
genitori (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso
Comune. salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta
presso il Comune di residenza della madre). oppure presso la
Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è
avvenuta la nascita.
La denuncia deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita se la
dichiarazione è presentata al Comune, entro 3 giorni se la
dichiarazione è presentata alla Direzione Sanitaria
dell'Ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In
questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al
Comune nei 10 giorni successivi.
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Pubblicazioni
di matrimonio civile e religioso:
La pubblicazione di matrimonio corsiste nell'affissione di un
atto contenente le generalità degli sposi presso la Casa
Comunale. E in pratica la dichiarazione di voler contrarre
matrimonio davanti all'ufficiale dello stato Civile oppure
davanti a un ministro di culto, presentata dai coniugi o da
persona che ne ha ricevuto da essi speciale incarico.
Viene fatta nel Comune di residenza di uno degli sposi, previa
prenotazione.
Le pubblicazioni di matrimonio devono essere esposte all'albo
per otto giorni consecutivi. Trascorsi tre giorni successivi
alla pubblicazione, il matrimonio può essere celebrato entro
180 giorni.
I cittadini minori di 16 anni non possono unirsi in matrimonio.
Possono contrarre matrimonio civile:
-
i
cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè che
non sono legati da un precedente matrimonio, e che non sono
legati da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e
affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
-
i
cittadini già coniugati che hanno ottenuto la cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio;
-
i
cittadini tra i 16 ed i 18 anni che hanno ottenuto
l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.
La data e l'ora della cerimonia dovranno essere concordate
con l'Ufficio di Stato Civile. Possono sposarsi con
matrimonio religioso:
-
o
i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè che
non sono legati da un precedente matrimonio, e che non sono
legati da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e
affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
-
i
cittadini già coniugati con cerimonia religiosa che hanno
ottenuto l'annullamento del precedente matrimonio;
-
i
cittadini che precedentemente hanno contratto solo il
matrimonio civile;
-
i
cittadini tra i 16 ed i 18 anni che hanno ottenuto
l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.
MODALITÀ,
TEMPIE COSTI:
La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Stato Civile del
Comune in cui risiede almeno uno dei due sposi, almeno due mesi
prima del matrimonio, concordando personalmente un appuntamento.
Documenti acquisiti d'ufficio: copia integrale dell'atto di
nascita in carta libera; certificato contestuale (cittadinanza,
residenza e stato libero); nel caso di vedovi o divorziati,
copia integrale del precedente matrimonio con annotazioni di
divorzio oppure copia integrale dell'atto di morte del
precedente coniuge;
In caso di matrimonio religioso, gli sposi devono presentare la
richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco o dal Ministro
di Culto.
In caso di matrimonio di minorenni (dai 16 ai 18 anni) è
necessario allegare l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.
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Denuncia
di Morte:
È la notifica dell'avvenuto decesso nel Comune di un cittadino
anche non residente.
In caso di decesso presso l'abitazione, va contattato il medico
curante per l'accertamento delle cause e la redazione di un
apposito certificato attestante l'avvenuta morte.
Se il decesso avviene in ospedale o in casa di cura, provvederà
l' Amministrazione Ospedaliera a redigere i certificati del caso
che potranno essere ritirati da un parente oda un delegato
presso la Direzione sanitaria.
In caso di morte violenta, di morte improvvisa per strada o in
luoghi pubblici, oppure in caso di morte di persone che vivono
sole, deve essere avvertita l'Autorità Giudiziaria {chiamando
il 113), la quale, dopo gli accertamenti di legge, darà
disposizioni per la rimozione della salma.
MODALITÀ,
TEMPI E COSTI:
La denuncia va presentata all'Ufficio di Stato Civile
personalmente oda un delegato (in genere l'impresario di Pompe
Funebri) oda un parente della persona deceduta entro 24 ore dal
decesso, presentando il certificato di decesso redatto dal
medico curante {viene fornito un modulo dall'ufficio e comunque
le imprese funebri locali sono già in possesso di detto
prestampato).
L'ufficiale di Stato Civile, dopo essersi accertato della morte
a mezzo del medico necroscopo che redige apposito certificato,
accertato che non vi siano indizi di cause dipendenti da reato o
morte violenta (in tal caso occorrerebbe il nulla osta al
seppellimento rilasciato dalla Procura della Repubblica),
provvede al rilascio del permesso di seppellimento.
Esiste la possibilità di far eseguire la cremazione della salma
dietro presentazione di duna dichiarazione di volontà del
defunto o, in mancanza, del parente più stretto.
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Servizi
cimiteriali:
Consistono in prestazioni varie attinenti la gestione delle
sepolture, delle esumazioni o estumulazioni, delle cremazioni.
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