STATUTO del

 

DOPOLAVORO di CAMPINOLA (Tramonti)

Circolo "G. Ferrara" affiliato Fenalc


Premessa                 Istituito nell'aprile 1931 con finalità  di aggregazione sociale e crescita civica e culturale, il Dopolavoro di Campinola ha inciso significativamente nella vita del territorio, offrendo incisive opportunità di riposo, incontro e confronto. Tutti i Campinolesi e comunque i Tramontini, ancora residenti o emigrati, hanno vissuto e vivono dentro e intorno al Dopolavoro, considerandolo quindi, parte integrante del proprio essere ed esprimersi. Dal 1990 è intitolato alla memoria di "Giovanni Ferrara" ed è affiliato alla Fenalc, condividendone lo spirito statutario. Nell'ottica di un rilancio dell'attività, per rafforzare le storiche origini e la continuità operativa, l'Assemblea dei soci dell'11 agosto e il Consiglio del 12 settembre 2003, decidono di evidenziare la denominazione del sodalizio come "Dopolavoro di Campinola (Tramonti), Circolo 'G. FERRARA' affiliato FENALC"

 

Art. 1               E' costituito il Circolo Fenalc 'G. Ferrara' con sede in Tramonti, piazza Campinola 64. Il Circolo è una libera associazione di fatto, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro.

 

Art. 2               Il Circolo persegue i seguenti scopi:

a)      promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa, al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale del cittadino;

b)      attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e di tempo libero in genere, quali bar interno, spacci alimentari, sala giochi, biblioteche, sale per incontri e mostre, viaggi turistici ed altro;

c)      favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenze.

 

Art, 3               Al Circolo possono essere ammessi tutti  i cittadini di qualsiasi età che ne accettino lo statuto ed i regolamenti. Le modalità dell'ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell'importo della tessera Fenalc.

                                    Sono previste le seguenti categorie di soci:

Soci benemeriti, Soci sostenitori, Soci ordinari, Soci familiari (stesso recapito) di soci ordinari, sostenitori o benemeriti, Soci under 21 (da 15 a 21 anni), Socio giovanissimo (fino a 15 anni)

 

Art. 4               I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Sodalizio. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale. E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dal Circolo, di usufruire delle strutture del Sodalizio nonché dei servizi e delle agevolazioni connesse all'adesione.

 

Art, 5               La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali.

 

Art. 6               Sono organi dell'Associazione:

a)      l'Assemblea dei Soci

b)      il Consiglio Direttivo

c)      il Presidente

 

Art. 7               L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta di un quinto dei soci. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata almeno venti giorni prima, mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti, con raccomandata a mano o con avvisi affissi nella sede sociale. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da trattare.

 

Art. 8               L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Esamina e delibera gli atti inerenti alla gestione del Circolo ed ogni argomento ad essa sottoposta dal Consiglio stesso. L'Assemblea straordinaria è chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sul ritiro dell'adesione alla Fenalc o sull'adesione anche ad altri organismi nazionali, sullo scioglimento del Sodalizio; delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti ad almeno un terzo dei soci.

 

Art. 9               I soci eleggono il Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono, di norma, ogni due anni. Il relativo nulla osta deve essere richiesto alla Presidenza provinciale della Fenalc almeno un mese prima della data delle elezioni. Le modalità di svolgimento delle elezioni vengono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Detto regolamento dovrà comunque prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell'art. 2532 comma 2 del Codice Civile. Ogni eventuale ricorso deve essere presentato alla Commissione Elettorale ed in copia alla Presidenza Provinciale della Fenalc entro 72 ore dal termine della consultazione elettorale.

 

Art. 10             Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri e può essere integrato secondo le necessità operative. Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

 

Art. 11             Il Consiglio Direttivo:

a)      elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b)      stabilisce il programma dell'attività sociale, secondo gli scopo perseguiti dal Sodalizio;

c)      deigna i collaboratori tecnici preposti all'attività sociale;

d)      predispone il rendiconto economico e finanziario;

e)      è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio.

Qualora, durante il corso del mandato, vengono a mancare dei consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I Consiglieri subentrati nella carica vi permangono fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio dovrà ritenersi sciolto e si dovrà procedere alla nomina di un commissario da parte della Fenalc.

 

Art. 12             Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione con qualunque numero di presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il vice Presidente.

 

Art. 13             Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed ha la legale rappresentanza del sodalizio stesso, convoca l'Assemblea dei soci e ne esegue le deliberazioni. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione; firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque il Circolo.

 

Art. 14             Il Tesoriere predispone lo schema di rendiconto economico e finanziario della gestione, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, prende in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo e tiene aggiornato l'inventario. Il Segretario compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nei suoi atti e collabora alla buona riuscita di tutte le attività.

 

Art. 15             Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti; deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

 

Art. 16             Le entrate sono costituite

a)      dalle quote di iscrizione

b)      da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati

c)      da contributi di enti pubblici e privati

d)      da eventuali redditi

e)      da eventuali entrate derivate dai servizi e dallo svolgimento delle attività sociali.

 

Art. 17             L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

                      La responsabilità della gestione del Circolo è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 18             Il Consiglio Direttivo può adottare le seguenti sanzioni disciplinari nei confronti dei soci:

a)      deplorazione

b)      sospensione

c)      espulsione

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso da presentarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'Assemblea dei soci che si pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista all'art. 8.

Eventuali controversie esterne all'Associazione, saranno trattate secondo le indicazioni del Codice Civile.

Art. 19             In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sociale andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 20             E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 21             La quota o il contributo associativo non è né rivalutabile né trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

 

Art. 22             Il Sodalizio conserva la più ampia autonomia patrimoniale, amministrativa ed organizzativa. Riconosce alla Fenalc la facoltà di intervento solo su formale sollecitazione del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e, in caso di mancanza degli organi statutari, di un gruppo di soci rappresentanti la maggioranza degli iscritti alla data della richiesta.