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STATUTO del
DOPOLAVORO di
CAMPINOLA (Tramonti) Circolo "G. Ferrara" affiliato Fenalc Premessa
Istituito nell'aprile 1931 con finalità
di aggregazione sociale e crescita civica e culturale, il
Dopolavoro di Campinola ha inciso significativamente nella vita del
territorio, offrendo incisive opportunità di riposo, incontro e
confronto. Tutti i Campinolesi e comunque i Tramontini, ancora residenti
o emigrati, hanno vissuto e vivono dentro e intorno al Dopolavoro,
considerandolo quindi, parte integrante del proprio essere ed
esprimersi. Dal 1990 è intitolato alla memoria di "Giovanni
Ferrara" ed è affiliato alla Fenalc, condividendone lo spirito
statutario. Nell'ottica di un rilancio dell'attività, per rafforzare le
storiche origini e la continuità operativa, l'Assemblea dei soci
dell'11 agosto e il Consiglio del 12 settembre 2003, decidono di
evidenziare la denominazione del sodalizio come "Dopolavoro
di Campinola (Tramonti), Circolo 'G. FERRARA' affiliato FENALC" Art.
1
E' costituito il Circolo Fenalc 'G. Ferrara' con sede in
Tramonti, piazza Campinola 64. Il Circolo è una libera associazione di
fatto, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro. Art.
2
Il Circolo persegue i seguenti scopi: a)
promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri
associati attraverso iniziative di natura culturale, artistica,
sportiva, turistica e ricreativa, al fine di contribuire alla elevazione
civica e sociale del cittadino; b)
attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività
culturali, ricreative e di tempo libero in genere, quali bar interno,
spacci alimentari, sala giochi, biblioteche, sale per incontri e mostre,
viaggi turistici ed altro; c)
favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di
sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenze. Art,
3
Al Circolo possono essere ammessi tutti
i cittadini di qualsiasi età che ne accettino lo statuto ed i
regolamenti. Le modalità dell'ammissione sono fissate dal Consiglio
Direttivo. I soci sono tenuti a versare la quota associativa stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell'importo della
tessera Fenalc.
Sono
previste le seguenti categorie di soci: Soci
benemeriti, Soci sostenitori, Soci ordinari, Soci familiari (stesso
recapito) di soci ordinari, sostenitori o benemeriti, Soci under 21 (da
15 a 21 anni), Socio giovanissimo (fino a 15 anni) Art.
4
I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi del Sodalizio. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore
della sua quota sociale. E' esclusa in ogni caso la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto di
frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dal
Circolo, di usufruire delle strutture del Sodalizio nonché dei servizi
e delle agevolazioni connesse all'adesione. Art,
5
La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività
statutarie ed al conseguimento dei fini sociali. Art.
6
Sono organi dell'Associazione: a)
l'Assemblea dei Soci b)
il Consiglio Direttivo c)
il Presidente Art.
7
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo
ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta
lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche
su richiesta di un quinto dei soci. L'Assemblea è valida in prima
convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La
convocazione deve essere effettuata almeno venti giorni prima, mediante
lettera indirizzata ai singoli iscritti, con raccomandata a mano o con
avvisi affissi nella sede sociale. Gli inviti e gli avvisi devono
specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione
nonché l'ordine del giorno da trattare. Art.
8
L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e il
rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario. Esamina e delibera gli atti inerenti alla gestione del
Circolo ed ogni argomento ad essa sottoposta dal Consiglio stesso.
L'Assemblea straordinaria è chiamata a pronunciarsi su modificazioni
dello Statuto, sul ritiro dell'adesione alla Fenalc o sull'adesione
anche ad altri organismi nazionali, sullo scioglimento del Sodalizio;
delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli
corrispondenti ad almeno un terzo dei soci. Art.
9
I soci eleggono il Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono,
di norma, ogni due anni. Il relativo nulla osta deve essere richiesto
alla Presidenza provinciale della Fenalc almeno un mese prima della data
delle elezioni. Le modalità di svolgimento delle elezioni vengono
stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento approvato
dall'Assemblea dei soci. Detto regolamento dovrà comunque prevedere
espressamente il principio del voto singolo a norma dell'art. 2532 comma
2 del Codice Civile. Ogni eventuale ricorso deve essere presentato alla
Commissione Elettorale ed in copia alla Presidenza Provinciale della
Fenalc entro 72 ore dal termine della consultazione elettorale. Art.
10
Il
Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri e può essere integrato
secondo le necessità operative. Gli eletti durano in carica due anni e
sono rieleggibili. Art.
11
Il
Consiglio Direttivo: a)
elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere; b)
stabilisce il programma dell'attività sociale, secondo gli scopo
perseguiti dal Sodalizio; c)
deigna i collaboratori tecnici preposti all'attività sociale; d)
predispone il rendiconto economico e finanziario; e)
è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per
conto del Sodalizio. Qualora,
durante il corso del mandato, vengono a mancare dei consiglieri,
subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato
il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I Consiglieri subentrati
nella carica vi permangono fino alla scadenza del mandato del Consiglio
stesso. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei
Consiglieri, il Consiglio dovrà ritenersi sciolto e si dovrà procedere
alla nomina di un commissario da parte della Fenalc. Art.
12
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il
Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio.
Delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più
uno dei suoi componenti e in seconda convocazione con qualunque numero
di presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso
di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e
prerogative il vice Presidente. Art.
13
Il
Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni
ed ha la legale rappresentanza del sodalizio stesso, convoca l'Assemblea
dei soci e ne esegue le deliberazioni. E' responsabile degli atti
amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione; firma la
corrispondenza dispositiva che impegni comunque il Circolo. Art.
14
Il
Tesoriere predispone lo schema di rendiconto economico e finanziario
della gestione, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i
documenti contabili, prende in consegna i beni mobili ed immobili del
Circolo e tiene aggiornato l'inventario. Il Segretario compila i verbali
delle sedute del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nei suoi
atti e collabora alla buona riuscita di tutte le attività. Art.
15
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili
di proprietà e comunque acquisiti; deve essere destinato al
perseguimento dei fini statutari. Art.
16
Le
entrate sono costituite a)
dalle quote di iscrizione b)
da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati c)
da contributi di enti pubblici e privati d)
da eventuali redditi e)
da eventuali entrate derivate dai servizi e dallo svolgimento
delle attività sociali. Art.
17
L'esercizio
finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.
La
responsabilità della gestione del Circolo è assunta solidamente dal
Consiglio Direttivo. Art.
18
Il
Consiglio Direttivo può adottare le seguenti sanzioni disciplinari nei
confronti dei soci: a)
deplorazione b)
sospensione c)
espulsione Contro
il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso da presentarsi
entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'Assemblea
dei soci che si pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista
all'art. 8. Eventuali
controversie esterne all'Associazione, saranno trattate secondo le
indicazioni del Codice Civile. Art.
19
In
caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sociale andrà
devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.
20
E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Circolo,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. Art.
21
La
quota o il contributo associativo non è né rivalutabile né
trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Art.
22
Il
Sodalizio conserva la più ampia autonomia patrimoniale, amministrativa
ed organizzativa. Riconosce alla Fenalc la facoltà di intervento solo
su formale sollecitazione del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei
soci e, in caso di mancanza degli organi statutari, di un gruppo di soci
rappresentanti la maggioranza degli iscritti alla data della richiesta.
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